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Irap aziende agricole, eliminazione dal 2016

Adelaide Baccile Laws&Taxes

Il 2016 sarà l’anno della svolta fiscale con l’eliminazione dell’irap aziende agricole.

Per allineare il modello italiano a quello europeo, il governo Renzi sta lavorando all’eliminazione dell’Irap aziende agricole (irap agricola). La proposta, che andrà a sommarsi a quella già annunciata dal premier di togliere anche l’Imu agricola nel 2016, sarà inserita nella prossima Legge di Stabilità che dovrà essere presentata entro il 15 ottobre c.a. per poterla rendere operativa già dal 2016.
La conferma arriva anche dal ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina.
Un anno di anticipo rispetto agli altri settori, segnale di un’inversione di tendenza a sostegno della vitalità e della potenzialità del settore primario, che nel primo semestre 2015 ha raggiunto il suo record con una produzione di 18 miliardi di euro in valore.
L’Irap agricola grava su circa 250mila imprese, per lo più di piccole dimensioni. Il beneficio fiscale per le imprese derivante dall’eliminazione dell’irap agricola  sarà di 200 milioni di euro l’anno, risorse che il governo dovrà reperire altrove nell’ambito della prossima Legge di Stabilità.
Questi numeri ci raccontano la forza di un tessuto fatto da aziende agricole che si mettono in gioco e puntano a conquistare i mercati mondiali.

ATTENZIONE: Per la normativa irap aziende agricole 2015 consultare la normativa di riferimento Irap 2015 nel sito dell’Agenzia delle entrate di cui si propone un estratto qui di seguito.

Devono presentare la dichiarazione Irap 2015:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir);
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir);
  • i produttori agricoli titolari di reddito agrario (articolo 32 del Tuir), esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo (descritto nell’articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati;
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991);
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Sono invece Esonerati dalla dichiarazione Irap 2015:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98);
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta;
  • i produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972) a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero e non svolgono altre attività rilevanti ai fini Irap.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Adelaide Baccile, Dott.ssa in Scienze Agrarie e AmbientaliAdelaide Baccile - Dottoressa in Scienze Agrarie e Ambientali